Home » Olio d'oliva » Qualità » La tutela della qualità dell'Olio d'oliva
La qualità di un prodotto agroalimentare ed in particolar modo dell'olio di oliva esprime un concetto polivalente, in quanto fa riferimento alla qualità merceologica, sensoriale e nutrizionale del prodotto. Al fine di tutelare in maniera efficace il valore aggiunto del Made in Italy, si fa spesso coincidere il concetto di qualità con il termine "Italiano". La complessa e variegata orografia che caratterizza il territorio olivicolo italiano, la presenza di oltre 400 varietà di olive autoctone e l'innovazione che si insedia in un settore segnato dalla tradizione, permettono infatti di ottenere produzioni di eccellenza della qualità alimentare italiana, le cui proprietà compositive e sensoriali sono legate al territorio. Negli ultimi anni è aumentato l'impegno a favore della tutela dell'origine e della qualità, sia da un punto di vista normativo che di definizione dei parametri chimico/fisici, al fine di far riconoscere e valorizzare anche gli aspetti salutistici dell'olio extravergine.
Una novità nell'ambito della tutela della qualità è l'introduzione di un'ulteriore segmentazione al vertice della piramide qualitativa, che declina la qualità dell'olio extravergine di oliva attraverso parametri più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina in vigore.
In quest'ottica, il Piano di settore olivicolo - oleario ha individuato azioni specifiche che si pongono come obiettivi:
- l'elaborazione di norme condivise per migliorare la gestione della qualità alimentare a livello nazionale, con particolare attenzione all'olio di oliva extravergine e la definizione di un disciplinare;
- la messa a punto di un protocollo di procedure di certificazione economicamente più sostenibili da parte delle aziende. Un sistema volontario che, rispetto agli attuali sistemi, risulti meno oneroso per le aziende oleicole-olearie dal punto di vista economico, e finalizzato a garantire:
· l'origine del prodotto;
· il sistema di produzione;
· le procedure e le caratteristiche di qualità del prodotto aziendale.
La disciplina comunitaria che definisce la qualità merceologica dell'olio e le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva è il Reg. (CE) 61/2011 (rettifica del 23 febbraio 2011), che introduce importanti modifiche al Reg. (CE) 2568/1991. È stata introdotta la misura del contenuto massimo di esteri etilici e metilici degli acidi grassi quale nuovo indicatore di qualità corredato del relativo metodo analitico. Questo parametro aiuterà a discernere gli oli extravergini autentici da quelli elaborati a partire da materie prime di qualità discutibile, che si sono potuti fregiare di tale appellativo in virtù di un quadro analitico conforme a quanto prescritto dalla normativa comunitaria fino ad ora in vigore. Inoltre l'allegato 1 del Regolamento 61 del 2011 contiene l'elenco aggiornato degli oli di oliva, suddivisi in categorie in base alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
Il recente Reg. (CE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha permesso di avere una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurli in errore. In merito alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, nel 2012 è stato approvato il Reg. (CE) 29/2012 (che modifica il Reg (CE) 1019/2002), rendendo obbligatorio l'inserimento dell'origine del prodotto in etichetta. Con l'emanazione di questo regolamento la Ue ha fatto sua un'esigenza fortemente voluta soprattutto dall'Italia. A livello nazionale, le disposizioni relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento n. 182 del 2009 sono contenute nel DM n. 8077 del 10 novembre 2009. In base a tale normativa: il prodotto dovrà riportare in etichetta la dicitura "italiano" se le olive sono di origine italiana, "miscela di oli comunitari" se ottenuto mediante una miscela di oli comunitari" e "miscela di oli comunitari ed extracomunitari" se l' olio proviene da più paesi comunitari e non.
Il Reg. (CE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplina i prodotti agroalimentari a Denominazione di Origine Protetta (Dop) e a Indicazione Geografica Protetta (Igp).
Il principio fondamentale che sta alla base dei prodotti in esame è che la qualità è legata all'origine e che proprio dal territorio, dall'ambiente, e dal talento dell'uomo nascono e si manifestano le caratteristiche peculiari di un prodotto agroalimentare. Questo Regolamento ha quindi la finalità di valorizzare la qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari, al fine di consentire la diversificazione dei prodotti agricoli (e quindi sostenere il mondo rurale) e soddisfare le maggiori esigenze di qualità ed informazione da parte del consumatore.
In Italia, al 31 ottobre 2013, si contano 43 Oli d'oliva riconosciuti ai sensi di questo regolamento, di cui 42 Dop e una Igp.
I prodotti provenienti da agricoltura biologica, disciplinati dal Reg. (CE) 834/07 e sue successive modifiche, sono quei prodotti per i quali in tutte le fasi del ciclo produttivo è escluso l'utilizzo di prodotti chimici (pesticidi e fertilizzanti), e per la cui produzione si utilizzano invece un insieme di tecniche di coltivazione e di allevamento che rispettano l'ambiente. Essi sono sottoposti ad un rigido sistema di controlli, stabiliti per legge, che verificano la conformità dei prodotti a determinate regole produttive.