Home » Fiori e piante » Normativa di settore » Comunitaria » Guida dei codici doganali del florovivaismo in vigore dal 1° gennaio 2016
I nuovi codici doganali del capitolo 6 (alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale) sono stati presentati alla Commissione Europea dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali italiano, coadiuvato da Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), Agenzia delle Dogane e Istat, su richiesta del Tavolo tecnico di Filiera del Florovivaismo.
Nell'iter seguito per la predisposizione del documento ufficiale sono altresì intervenuti: l'Associazione Europea del Vivaismo ENA su richiesta del suo Socio italiano ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori), l'Anceff (Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori) socio di Union Fleur e il Copa-cogeca (Associazione degli agricoltori europei e Associazione delle cooperative europee).
Con il nuovo sistema sarà possibile verificare con maggior esattezza i flussi di fiori (con l'introduzione del ranuncolo), di piante suddivisi tra piante da frutto, Citrus, sempreverdi e latifoglie e di queste individuare anche la distinzione tra radice nuda e contenitore/zolla. Inoltre, sempre per avere migliori informazioni per l'analisi degli scambi commerciali di prodotti vegetali, dovrà altresì essere indicato il numero di unità anziché il peso delle piante, alberi e arbusti (escluso il codice 06029050 "altre piante da esterno" per il quale si utilizza solo il peso), nonché del ranuncolo (codice 06031920) e degli altri fiori (codice 06031970).
Al seguente link è possibile prendere visione dell'intero documento in tutte le lingue ufficiali dell'UE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:285:TOC (pag. 87) e come indicato nel punto 1 delle note della Sezione II del suindicato Regolamento "...questo capitolo comprende unicamente le merci (comprese le pianticelle di ortaggi) fornite abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo: le patate, le cipolle, gli scalogni, gli agli e gli altri prodotti del capitolo 7."
Ciò significa che l'utilizzo dei nuovi codici doganali e l'indicazione del numero dei pezzi è obbligatorio per tutte le categorie suindicate a partire dal 1° gennaio 2016.
La presente guida su iniziativa del Mipaaf, in attesa della documentazione ufficiale da parte della Commissione Europea, è rivolta a tutti i produttori residenti negli Stati membri ed è stata predisposta con la collaborazione tra ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori) ed ENA - (European Nurserystock Association) - con il parere positivo anche della Agenzia delle Dogane -, per dare suggerimenti su come classificare e inserire i prodotti vegetali nel codice doganale appropriato.